French Labour Law

Congés pagati e malattia: le nuove regole della legge del 22 aprile 2024

DAIRIA Law · 2026-06-04 · 8 min

Congés pagati e malattia: le nuove regole della legge del 22 aprile 2024

La legge n° 2024-364 del 22 aprile 2024, che porta diverse disposizioni di adattamento al diritto dell’Unione europea in materia di economia, finanze, transizione ecologica, diritto penale, diritto sociale e in materia agricola (detta legge “DDADUE”), ha profondamente modificato le regole relative all’acquisizione dei congés payés (congés pagati) durante le periodi di arresto per malattia. Questa riforma, attesa da lungo tempo, mette finalmente il diritto francese in conformità con la direttiva europea 2003/88/CE e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Analizziamo le nuove disposizioni e le loro conseguenze pratiche.

Contesto: una messa in conformità con il diritto europeo

L’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del 4 novembre 2003, riguardante alcuni aspetti della gestione del tempo di lavoro, garantisce a ogni lavoratore un diritto al congé annuel payé di almeno 4 settimane. La Corte di giustizia dell’Unione europea (CJUE) ha stabilito, in una giurisprudenza costante dal arresto Schultz-Hoff del 20 gennaio 2009 (C-350/06), che questo diritto non può essere subordinato a una condizione di lavoro effettivo: un lavoratore in arresto per malattia continua ad acquisire diritti a congé.

Tuttavia, il precedente articolo L3141-5 del Codice del lavoro non prevedeva l’assimilazione delle periodi di assenza per malattia non professionale a tempo di lavoro effettivo se non entro un limite di durata ininterrotta di un anno, e solo per malattie professionali e incidenti sul lavoro. In caso di malattia non professionale, non era prevista alcuna assimilazione: il lavoratore in arresto per malattia ordinaria non acquisiva semplicemente alcun congé payés.

Con due sentenze importanti del 13 settembre 2023 (n° 22-17.340 e 22-17.638), la Corte di cassazione ha effettuato un’inversione storica escludendo le disposizioni del Codice del lavoro contrarie al diritto europeo, riconoscendo che i lavoratori in arresto per malattia dovevano acquisire diritti a congé. La legge del 22 aprile 2024 ha legislativamente confermato questa soluzione.

L’acquisizione di congés payés durante un arresto per malattia non professionale

Il nuovo articolo L3141-5-1 del Codice del lavoro, creato dalla legge del 22 aprile 2024, prevede ora che le periodi di assenza per causa di malattia o incidente non professionale siano assimilate a periodi di lavoro effettivo per la determinazione della durata del congé. Tuttavia, questa assimilazione è limitata a 2 giorni lavorativi di congé per mese di assenza, ovvero 24 giorni lavorativi (4 settimane) all’anno.

Questo limite di 2 giorni al mese (invece di 2,5 giorni secondo il diritto comune) corrisponde al minimo garantito dalla direttiva europea, cioè 4 settimane di congé all’anno. Il legislatore ha scelto di non allineare completamente i diritti dei lavoratori in arresto per malattia non professionale a quelli dei lavoratori attivi, che acquisiscono 2,5 giorni lavorativi al mese.

In sintesi: Un lavoratore assente per tutto l’anno per malattia non professionale acquisisce 24 giorni lavorativi di congé (4 settimane), contro 30 giorni lavorativi (5 settimane) per un lavoratore che ha lavorato per tutto l’anno. La 5ª settimana di congé non viene acquisita durante l’arresto per malattia ordinaria.

Il mantenimento del diritto integrale per gli AT/MP

Per gli arresti successivi a un incidente sul lavoro o una malattia professionale, la legge del 22 aprile 2024 ha modificato l’articolo L3141-5 del Codice del lavoro per rimuovere il limite di un anno che esisteva in precedenza. Ora, le periodi di assenza per AT/MP sono assimilate a tempo di lavoro effettivo senza limitazione di durata, e il lavoratore acquisisce la totalità dei suoi diritti a congé, ovvero 2,5 giorni lavorativi al mese (30 giorni all’anno, corrispondenti alle 5 settimane legali).

Questa evoluzione è significativa: secondo il regime precedente, un lavoratore in arresto per incidente sul lavoro da più di un anno cessava di acquisire congés payés. Questo non è più il caso.

Il meccanismo di differimento dei congés non presi

La legge del 22 aprile 2024 ha creato un nuovo articolo L3141-19-1 del Codice del lavoro che stabilisce un diritto al differimento dei congés payés acquisiti ma non presi a causa dell’arresto per malattia. Questo meccanismo funziona come segue:

Quando il lavoratore è nell’impossibilità di prendere i suoi congés a causa dell’arresto per malattia, i congés acquisiti sono differiti. Il datore di lavoro deve, entro un termine di un mese dopo la ripresa del lavoro, informare il lavoratore con qualsiasi mezzo che conferisca una data certa:

  • Del numero di giorni di congé di cui dispone
  • Della data fino a cui questi giorni possono essere presi

Il lavoratore ha quindi un termine di 15 mesi a partire da tale informazione per prendere i suoi congés differiti. Scaduto tale termine, i congés non presi sono definitivamente persi, a condizione che il datore di lavoro abbia rispettato il suo obbligo di informazione. Se il datore di lavoro non informa il lavoratore, il termine di 15 mesi non inizia a decorrere e i congés rimangono differibili indefinitamente.

In caso di prolungamento dell’arresto per malattia oltre il periodo di acquisizione, i congés acquisiti vengono automaticamente differiti. Il termine di differimento di 15 mesi inizia a decorrere dalla fine del periodo di acquisizione durante il quale i congés sono stati acquisiti. Se l’arresto si prolunga oltre questo termine di 15 mesi, i congés non presi vengono persi.

Obbligo essenziale del datore di lavoro: L’informazione del lavoratore sui suoi diritti a congé e sui termini di differimento è determinante. In assenza di tale informazione, il lavoratore conserva indefinitamente i suoi diritti a congé differito. Pertanto, il datore di lavoro ha tutto l’interesse a formalizzare questa notifica per iscritto (raccomandata, consegna a mano contro ricevuta, e-mail con ricevuta di lettura).

La retroattività della legge: i diritti acquisiti dal dicembre 2009

Uno degli aspetti più notevoli della legge del 22 aprile 2024 è il suo carattere parzialmente retroattivo. L’articolo 37 della legge prevede che le nuove disposizioni relative all’acquisizione di congés durante un arresto per malattia non professionale si applichino retroattivamente per i periodi di arresto per malattia successivi al 1° dicembre 2009.

Questa data corrisponde all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, che ha conferito alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (di cui l’articolo 31 sancisce il diritto al congé annuel payé) una forza giuridica vincolante.

In pratica, i lavoratori che, tra il 1° dicembre 2009 e l’entrata in vigore della legge, sono stati privati di congés payés durante un arresto per malattia non professionale possono richiedere i congés non acquisiti. Tuttavia, questo diritto è inquadrato da diverse limitazioni:

  • Un termine di prescrizione di 2 anni: l’azione di reclamazione deve essere esercitata entro un termine di 2 anni dall’entrata in vigore della legge (fino al 24 aprile 2026)
  • Il limite di 2 giorni al mese: la reclamazione è limitata a 2 giorni lavorativi di congé per mese di arresto per malattia non professionale
  • Il termine di differimento di 15 mesi: i congés retroattivamente acquisiti che non sono stati presi entro 15 mesi dalla fine del periodo di acquisizione pertinente vengono persi

Le obbligazioni pratiche del datore di lavoro

La legge del 22 aprile 2024 impone ai datori di lavoro varie obbligazioni concrete:

  • Aggiornare i software di pagamento: i contatori di congés devono ora includere l’acquisizione durante gli arresti per malattia non professionali (2 giorni/mese) e gli arresti per AT/MP senza limitazione di durata
  • Informare i lavoratori al ritorno dall’arresto: nel mese successivo alla ripresa, informare il lavoratore del numero di giorni di congé disponibili e della data limite per prenderli
  • Gestire le domande retroattive: trattare le richieste dei lavoratori relative al periodo precedente alla legge, verificando i periodi di arresto per malattia e calcolando i diritti teoricamente acquisiti
  • Costituire riserve finanziarie: costituire riserve per i congés acquisiti durante gli arresti per malattia e per eventuali richieste retroattive

Tabella riassuntiva dei diritti a congé

Per chiarire le nuove regole, ecco un riassunto dei diritti a congé secondo la situazione del lavoratore:

  • Lavoratore attivo: 2,5 giorni lavorativi al mese, ovvero 30 giorni (5 settimane) all’anno
  • Lavoratore in arresto per malattia non professionale: 2 giorni lavorativi al mese, ovvero 24 giorni (4 settimane) all’anno
  • Lavoratore in arresto per AT/MP: 2,5 giorni lavorativi al mese, senza limitazione di durata, ovvero 30 giorni (5 settimane) all’anno
  • Lavoratore in congé di maternità/paternità: 2,5 giorni lavorativi al mese (assimilazione totale, invariata)

Le questioni in sospeso e la vigilanza necessaria

Nonostante la chiarezza portata dalla legge del 22 aprile 2024, varie questioni rimangono in discussione:

  • La conformità del limite di 2 giorni: alcuni autori si interrogano sulla compatibilità del limite di 2 giorni lavorativi al mese per la malattia non professionale con il principio di uguaglianza di trattamento
  • L’articolazione con i contratti collettivi: alcuni contratti prevedono disposizioni più favorevoli in materia di congés payés durante la malattia, che continuano ad applicarsi
  • Il calcolo dell’indennità di congés payés: il metodo di calcolo dell’indennità (mantenimento dello stipendio o decimo) può sollevare difficoltà per le periodi di arresto per malattia

La legge del 22 aprile 2024 rappresenta un’evoluzione significativa del diritto ai congés payés. I datori di lavoro devono necessariamente adattare le loro pratiche e i loro strumenti di gestione. Di fronte alla complessità delle nuove regole e al rischio di richieste retroattive, è vivamente consigliato l’accompagnamento di un avvocato specializzato in diritto sociale.

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