French Labour Law

Come gestire l’attività parziale in busta paga nel 2025: guida completa

DAIRIA Law · 2026-06-04 · 11 min

Introduzione: l’attività parziale, un dispositivo chiave in busta paga

L’attività parziale, precedentemente chiamata disoccupazione parziale o disoccupazione tecnica, è un dispositivo che consente alle imprese di fronteggiare una riduzione temporanea dell’attività riducendo il tempo di lavoro dei propri dipendenti, garantendo loro un’indennizzazione. Questo meccanismo, ampiamente utilizzato durante la crisi sanitaria, rimane uno strumento strutturante nella gestione delle risorse umane e della busta paga nel 2025.

Il trattamento dell’attività parziale in busta paga comporta la gestione di numerosi parametri: il calcolo dell’indennità per il dipendente, l’indennità per il datore di lavoro versata dall’ASP (Agenzia di Servizi e di Pagamento), il regime sociale specifico (esenzione da contribuzioni, CSG/CRDS a tasso ridotto), la prorazione del tetto di Sicurezza Sociale, e le ripercussioni sulla DSN. Questa guida completa si basa sui riferimenti del BOSS (Bollettino Ufficiale della Sicurezza Sociale) per accompagnarvi passo dopo passo.

Il quadro giuridico dell’attività parziale

I motivi di ricorso

L’attività parziale può essere attivata nelle seguenti situazioni (articolo L.5122-1 del Codice del lavoro):

  • Congiuntura economica sfavorevole;
  • Difficoltà di approvvigionamento di materie prime o energia;
  • Sinistro o condizioni atmosferiche eccezionali;
  • Trasformazione, ristrutturazione o modernizzazione dell’azienda;
  • Qualsiasi altra circostanza di carattere eccezionale.

La procedura di richiesta

Il datore di lavoro deve ottenere un’autorizzazione preventiva dalla DDETS (Direzione Dipartimentale del Lavoro, dell’Occupazione e delle Politiche Sociali) prima di porre i propri dipendenti in attività parziale, salvo circostanze eccezionali che consentono una richiesta a posteriori entro un termine di 30 giorni. La richiesta viene effettuata online sul portale activitepartielle.emploi.gouv.fr.

L’autorizzazione viene concessa per una durata massima di 3 mesi rinnovabili, entro un limite di 6 mesi (consecutivi o meno) su un periodo di riferimento di 12 mesi.

L’indennizzazione del dipendente in attività parziale

Il calcolo dell’indennità legale

Nel 2025, il dipendente collocato in attività parziale percepisce un’indennità oraria versata dal datore di lavoro che corrisponde a:

Indennità = 60 % della retribuzione lorda oraria di riferimento

Questa indennità non può essere inferiore al SMIC orario netto, che si aggira intorno ai 9,23 € nel 2025 (SMIC lordo 11,88 € × coefficiente approssimativo). I dipendenti con contratto di apprendistato o professionalizzazione ricevono un’indennità proporzionale alla loro retribuzione abituale.

La retribuzione lorda oraria di riferimento

La retribuzione di riferimento utilizzata per il calcolo dell’indennità è determinata secondo le seguenti norme:

  • Include la retribuzione di base, il premio di anzianità, e le indennità ricorrenti legate al lavoro;
  • Esclude i rimborsi spese, le indennità straordinarie, e gli elementi di retribuzione non legati al lavoro effettivo;
  • La tariffa oraria viene ottenuta dividendo la retribuzione mensile di riferimento per la durata legale mensile (151,67 ore) o la durata contrattuale per i part-time.

Esempio: Un dipendente percepisce una retribuzione lorda mensile di 2.800 € per 151,67 ore. La sua tariffa oraria di riferimento è: 2.800 / 151,67 = 18,46 €. La sua indennità oraria di attività parziale è: 18,46 × 60 % = 11,08 € lordo.

Il pavimento SMIC

Se il calcolo del 60 % della retribuzione lorda oraria produce un importo inferiore al SMIC orario netto, l’indennità viene portata al livello del SMIC orario netto. Questa regola protegge i dipendenti meno retribuiti.

Esempio: Un dipendente con SMIC (11,88 € lordo/ora). 60 % × 11,88 = 7,13 €. Poiché questo importo è inferiore al SMIC netto orario (~9,23 €), l’indennità sarà portata a 9,23 € per ogni ora non lavorata.

L’indennità per il datore di lavoro versata dall’ASP

L’importo dell’indennità

Il datore di lavoro riceve un’indennità di attività parziale dallo Stato, versata dall’ASP (Agenzia di Servizi e di Pagamento). Nel 2025, per il regime di diritto comune, questa indennità ammonta a:

36 % della retribuzione lorda oraria di riferimento, con un pavimento di 8,30 € per ora.

Il datore di lavoro supporta quindi un onere residuo corrispondente alla differenza tra l’indennità versata al dipendente (60 % del lordo orario) e l’indennità ricevuta (36 % del lordo orario), pari a circa 24 % del lordo orario.

Procedura di richiesta di rimborso

Il datore di lavoro deve presentare la richiesta di indennizzo sul portale activitepartielle.emploi.gouv.fr entro un termine di 12 mesi dalla fine del periodo di attività parziale autorizzata. La richiesta specifica, per ogni dipendente, il numero di ore non lavorate e l’indennità versata.

Il regime sociale dell’indennità di attività parziale

Esenzione da contributi di Sicurezza Sociale

Secondo il BOSS, l’indennità di attività parziale è esente da contributi di Sicurezza Sociale (malattia, pensione, indennità familiari, infortuni sul lavoro). È anche esente da contributi di pensione complementare Agirc-Arrco e da contributi sulla disoccupazione.

Questa esenzione si applica all’indennità legale del 60 % così come a qualsiasi indennità complementare versata dal datore di lavoro fino a un massimo di 70 % della retribuzione lorda oraria (3,15 volte il SMIC).

CSG e CRDS a tasso ridotto

L’indennità di attività parziale è soggetta alla CSG al tasso del 6,20 % (invece del 9,20 % sui redditi da lavoro) e alla CRDS al tasso dello 0,50 %. Queste contributi si applicano dopo la deduzione dell’1,75 % per spese professionali, su 98,25 % dell’indennità.

Il tasso ridotto della CSG (6,20 %) corrisponde al tasso applicabile ai redditi di sostituzione, dato che l’indennità di attività parziale ha la natura di un reddito di sostituzione per la CSG/CRDS.

Importante: La CSG/CRDS non può ridurre l’indennità netta al di sotto del SMIC lordo. In caso contrario, la CSG/CRDS viene ridotta per rispettare questo pavimento.

Il mantenimento complementare da parte del datore di lavoro

Se il datore di lavoro decide di mantenere in tutto o in parte la retribuzione oltre l’indennità legale del 60 %, il regime sociale dipende dal livello di mantenimento:

  • Fino al 70 % del lordo orario (entro il limite di 3,15 SMIC): l’indennità complementare beneficia dello stesso regime favorevole (esenzione dai contributi SS, CSG/CRDS a tasso ridotto);
  • Oltre: la parte eccedente è soggetta come salario, ossia sottoposta a tutte le contribuzioni sociali (a carico del datore di lavoro e del dipendente) alla stessa stregua della retribuzione abituale.

La prorazione del tetto di Sicurezza Sociale

Caso di chiusura temporanea

In caso di chiusura totale dell’azienda (attività parziale a zero ore), il tetto di Sicurezza Sociale deve essere prorato in base ai giorni calendariali di assenza. Conformemente al BOSS:

Tetto ridotto = Tetto mensile × (Giorni calendariali lavorati / Giorni calendariali del mese)

Esempio: Un dipendente collocato in attività parziale totale dal 1° al 15 marzo 2025 (mese di 31 giorni calendariali). Lavora dal 16 al 31 marzo, per un totale di 16 giorni calendariali. Tetto ridotto = 3.925 € × (16 / 31) = 2.025,81 €.

Caso di riduzione oraria

In caso di riduzione del tempo di lavoro (il dipendente lavora con orari ridotti), il tetto di Sicurezza Sociale viene fissato secondo le stesse modalità di un part-time:

Tetto ridotto = Tetto mensile × (Ore lavorate + ore indennizzate) / Durata legale mensile

Tuttavia, in pratica, il metodo adottato dal BOSS per l’attività parziale con riduzione oraria consiste nella prorazione in giorni calendariali di assenza quando l’assenza copre intere giornate.

Part-time e attività parziale: cumulatività delle riduzioni

Quando un dipendente a tempo parziale è posto in attività parziale, le due riduzioni del tetto si cumulano:

  • Primo riduzione: prorazione legata al part-time (durata contrattuale / durata legale);
  • Seconda riduzione: prorazione legata all’attività parziale (giorni o ore di assenza).

Esempio: Un dipendente al 80 % (121,33 h/mese) posto in attività parziale totale per 10 giorni in un mese di 30 giorni. Tetto part-time = 3.925 × (121,33 / 151,67) = 3.139,40 €. Tetto dopo attività parziale = 3.139,40 × (20 / 30) = 2.092,93 €.

Il trattamento nella DSN

Dichiarazione delle ore e indennità

L’attività parziale deve essere dichiarata nella DSN con i seguenti elementi:

  • Il numero di ore non lavorate nel blocco “Attività”;
  • Il motivo della sospensione o della riduzione dell’attività;
  • Il quantitativo dell’indennità versata al dipendente;
  • Se del caso, il mantenimento complementare della retribuzione.

I codici del motivo di assenza e le voci specifiche devono essere correttamente compilate per consentire il trattamento automatizzato da parte degli organismi sociali e dell’ASP.

Ripercussione sui contributi dichiarati

La DSN deve riflettere fedelmente il regime sociale specifico dell’indennità di attività parziale: assenza di contributi SS sulla parte esente, CSG/CRDS a tasso ridotto, e, se del caso, contributi normali sul mantenimento complementare eccedente il 70 % del lordo.

Esempio completo di busta paga con attività parziale nel 2025

Dati dell’esempio

  • Retribuzione lorda mensile abituale: 2.800 € per 151,67 ore
  • Ore lavorate nel mese: 100 ore
  • Ore non lavorate (attività parziale): 51,67 ore
  • Tariffa oraria lorda: 2.800 / 151,67 = 18,46 €

Calcolo della remunerazione

Retribuzione lorda per le ore lavorate: 100 × 18,46 = 1.846,00 €

Indennità di attività parziale: 51,67 × (18,46 × 60 %) = 51,67 × 11,08 = 572,50 €

Totale retribuzione lorda: 1.846,00 + 572,50 = 2.418,50 €

Contributi sociali

Sui 1.846,00 € di retribuzione: contributi classici (circa 22 % a carico del dipendente) = ~406,12 €

Sui 572,50 € di indennità di attività parziale:

  • Nessun contributo SS, pensione, disoccupazione;
  • CSG (6,20 %) su 98,25 % = 572,50 × 98,25 % × 6,20 % = 34,86 €
  • CRDS (0,50 %) su 98,25 % = 572,50 × 98,25 % × 0,50 % = 2,81 €

Attività parziale vs attività parziale di lunga durata (APLD)

Le differenze chiave

L’APLD (Attività Parziale di Lunga Durata), ribattezzata ALPD in alcune comunicazioni, è un dispositivo specifico che si distingue dall’attività parziale di diritto comune per:

  • Una durata più lunga (fino a 36 mesi su 48 mesi);
  • Un tasso di indennizzazione per il dipendente potenzialmente più elevato (70 % del lordo orario);
  • Un tasso di indennità per il datore di lavoro superiore;
  • La necessità di un accordo collettivo o di un documento unilaterale conforme ad un accordo di settore.

Il regime sociale dell’APLD è identico a quello dell’attività parziale di diritto comune: esenzione dai contributi SS e CSG/CRDS a tasso ridotto sull’indennità entro il limite del 70 % del lordo.

Buone pratiche per i gestori di busta paga

Punti di controllo essenziali

  • Verificare la prorazione del tetto SS in base ai giorni o ore di assenza;
  • Assicurarsi dell’applicazione del tasso ridotto della CSG (6,20 % invece di 9,20 %) sull’indennità;
  • Controllare il pavimento del SMIC netto per i dipendenti con bassa retribuzione;
  • Verificare il trattamento del mantenimento complementare eventuale (regime sociale diverso oltre il 70 %);
  • Confrontare le ore dichiarate nella DSN con le ore indennizzate per la richiesta dell’indennità ASP.

Errori frequenti da evitare

  • Applicare i contributi SS sull’indennità di attività parziale;
  • Utilizzare il tasso della CSG del 9,20 % (redditi da lavoro) invece di 6,20 % (redditi di sostituzione);
  • Dimenticare la prorazione del tetto SS;
  • Non distinguere il regime del mantenimento complementare oltre il 70 %;
  • Dichiarare erroneamente le ore non lavorate nella DSN.

FAQ: l’attività parziale in busta paga

L’indennità di attività parziale è imponibile?

Sì. L’indennità di attività parziale è soggetta all’imposta sul reddito. Viene integrata nel reddito imponibile netto del dipendente e entra a far parte della base per la ritenuta alla fonte (PAS). Solo la CSG deducibile (3,80 % nel caso di redditi di sostituzione) riduce il netto imponibile.

Come calcolare il tetto di SS in caso di attività parziale per parte del mese?

In caso di chiusura totale, il tetto è prorazionato in giorni calendariali: tetto mensile × (giorni calendariali lavorati / giorni calendariali del mese). In caso di riduzione oraria, la prorazione viene effettuata secondo le stesse regole del part-time o per giorni interi di assenza. Nel 2025, il tetto mensile di SS è di 3.925 €.

È possibile il mantenimento al 100 % della retribuzione da parte del datore di lavoro?

Sì, ma il regime sociale è diverso oltre il 70 % del lordo orario. La parte di indennità complementare che supera il 70 % della retribuzione lorda (nel limite di 3,15 SMIC) è soggetta ai contributi sociali come un salario. Il datore di lavoro deve quindi distinguere sulla busta paga la parte esente e la parte soggetta.

I dipendenti con forfait giorni possono essere posti in attività parziale?

Sì. I dipendenti in forfait giorni possono essere collocati in attività parziale in caso di riduzione dell’orario normalmente praticato nell’azienda o di chiusura temporanea. L’indennità viene calcolata sulla base della retribuzione di riferimento e delle ore corrispondenti alla durata legale applicabile.

L’attività parziale ha un impatto sull’acquisizione delle ferie?

Sì. Le ore non lavorate a titolo di attività parziale vengono conteggiate per il calcolo dei diritti alle ferie, in conformità con l’articolo L.5122-1 del Codice del lavoro. Pertanto, il dipendente continua ad acquisire ferie durante i periodi di attività parziale.