Cedolino di pagamento rinnovato 2027: obbligatorio o facoltativo? Ciò che l’impresa deve sapere
Il cedolino di pagamento rinnovato diventa obbligatorio dal 1 gennaio 2027, e la sua novità più insidiosa è la distinzione tra contributi « obbligatori » e « facoltativi »: ciò non significa ciò che tutti credono. Questa qualifica non rimanda al carattere obbligatorio dell’adesione del lavoratore, ma al modo di calcolo del Montante Netto Sociale (MNS). Ecco come interpretare correttamente il nuovo modello.
Questo articolo fa parte del dossier Diritto del lavoro: la guida per il datore di lavoro.
Il quadro e il calendario
Il modello del cedolino rinnovato è fissato dal decreto del 31 gennaio 2023 (adottato per l’applicazione dell’articolo R. 3243-2 del Codice del lavoro). Il decreto dell’11 agosto 2025 rende il modello rinnovato obbligatorio dal 1 gennaio 2027, il modello « adattato » rimane ammesso fino a tale data. La dottrina di riferimento è la sezione « Cedolino di pagamento » del BOSS (Bollettino ufficiale della Sicurezza sociale) e la FAQ « Montante netto sociale » del Ministero del Lavoro.
Punto essenziale: la dottrina BOSS sul calcolo del MNS ha subito un cambiamento il 14 novembre 2023, in vigore dal 1 gennaio 2024. Essa condiziona tutta la gestione attuale dei contributi di protezione sociale complementare — le riferimenti precedenti devono essere maneggiati con cautela.
Il criterio che cambia tutto
Il modello distingue un blocco « Contributi e contributi sociali obbligatori », un blocco « facoltativi » e una sezione « Rimborso e deduzioni varie ».
La qualifica « obbligatorio / facoltativo » non dipende dal carattere obbligatorio dell’adesione (accordo di settore, accordo aziendale, decisione unilaterale). Essa dipende dalla categoria del contributo in relazione al calcolo del MNS. Da qui una conseguenza disorientante da spiegare ai team di paghe: una previdenza obbligatoria per il dirigente comparirà nel blocco « facoltativi ».
Sezione « Salute »: il caso degli aventi diritto
La sezione « Salute », nel blocco « obbligatori », contiene il contributo della Sicurezza sociale per malattia e l’intero contributo per la copertura sanitaria complementare (mutua) ai sensi dell’articolo L. 911-7 del Codice della sicurezza sociale.
Per gli aventi diritto: sia che la copertura familiare sia obbligatoria o un’opzione facoltativa sottoscritta dal lavoratore, il contributo è presente nella sezione « Salute » del blocco « obbligatori ». Il criterio è materiale (la natura « spese sanitarie »), non formale (il carattere obbligatorio dell’adesione).
Il blocco « facoltativi »: previdenza e pensione complementare
Questo blocco accoglie tutte le garanzie diverse dalle spese sanitarie: previdenza (incapacità, invalidità, decesso) e pensione complementare — indipendentemente dal loro carattere obbligatorio. La previdenza per i dirigenti (art. 7 dell’ANI del 17 novembre 2017, contributo a carico del datore di lavoro di almeno 1,50 % entro il limite del plafond) è inclusa anch’essa.
Dal 1 gennaio 2024, il criterio del MNS è il carattere collettivo ai sensi dell’articolo L. 911-1 CSS: i contributi che finanziano un regime collettivo, anche con adesione facoltativa, sono dedotti dal MNS.
Ciò che il datore di lavoro deve fare
Assicurare questa classificazione richiede un esame contratto per contratto (carattere collettivo, atto costitutivo valido, ambito dei beneficiari) — e una comunicazione ai team di paghe e ai lavoratori, altrimenti il blocco « facoltativi » genererà incomprensioni tra i dirigenti.
Domande frequenti
Quando è obbligatorio? Dal 1 gennaio 2027.
« Obbligatorio / facoltativo » = adesione? No, riguarda il calcolo del MNS.
Aventi diritto spese sanitarie? Blocco « obbligatori », sezione Salute.
Scritto e supervisionato da Audrey Mourer, Direttore operativo e Responsabile del dipartimento Consulenza Paghe di DAIRIA Avvocati.
*Da leggere anche → Base dei contributi spese sanitarie · Ore straordinarie: le esenzioni