French Labour Law

Inabilità: il medico del lavoro può constatarla durante un'assenza per malattia

DAIRIA Law · 2026-06-04 · 8 min

Inabilità: il medico del lavoro può constatarla durante un’assenza per malattia

Con una sentenza del 10 dicembre 2025 (n° 24-15.511), la camera sociale della Corte di Cassazione chiarisce una questione ricorrente nella pratica: il medico del lavoro può valere constatare l’inabilità di un dipendente durante un esame effettuato a iniziativa del datore di lavoro (articolo R.4624-31 del codice del lavoro), anche durante la sospensione del contratto di lavoro per malattia e nonostante l’invio di nuovi certificati di malattia da parte del dipendente.

Questa decisione fornisce una sicurezza considerevole per i datori di lavoro confrontati con situazioni di assenze per malattia prolungate, dove si pone acutamente la questione dell’abilità del dipendente a riprendere il suo posto. DAIRIA Avocats analizza questa decisione e le sue pratiche conseguenze.

I fatti: un dipendente in assenza per malattia convocato a una visita medica

Un dipendente è in assenza dal lavoro per malattia da diversi mesi. Il datore di lavoro, desiderando chiarire la situazione e valutare le condizioni per una ripresa, decide di sollecitare il medico del lavoro per organizzare un esame medico, in conformità con le disposizioni dell’articolo R.4624-31 del codice del lavoro.

Il medico del lavoro convoca il dipendente e procede all’esame. Al termine di questo, constata l’inabilità del dipendente al suo posto di lavoro. Il dipendente contesta questa decisione di inabilità, sostenendo che era ancora in assenza di lavoro al momento dell’esame e che, nel frattempo, aveva inviato nuovi certificati di malattia al suo datore di lavoro.

La corte d’appello accoglie l’argomentazione del dipendente e ritiene che l’avviso di inabilità sia stato emesso irregolarmente, sulla base del fatto che il contratto di lavoro era sospeso al momento dell’esame medico.

Il problema giuridico: la sospensione del contratto ostacola la constatazione dell’inabilità?

La questione sottoposta alla Corte di Cassazione è la seguente: il medico del lavoro può validamente constatare l’inabilità di un dipendente durante un esame medico effettuato a iniziativa del datore di lavoro durante il periodo di sospensione del contratto di lavoro per malattia?

L’articolo R.4624-31 del codice del lavoro prevede che il medico del lavoro possa essere coinvolto dal datore di lavoro o dal dipendente, indipendentemente dagli esami periodici, per un esame medico. Questo testo non pone alcuna condizione riguardante l’effettiva esecuzione del contratto di lavoro.

Tuttavia, la pratica ha a lungo esitato sulla possibilità di convocare un dipendente in assenza per malattia a una visita medica, alcuni considerando che la sospensione del contratto ostacolasse qualsiasi iniziativa del datore di lavoro in tal senso. La questione si poneva con maggiore acuità quando il dipendente continuava a inviare certificati di malattia, manifestando così la sua volontà di non riprendere la sua attività.

La soluzione: rigetto del ricorso - l’inabilità può essere constatata durante l’assenza per malattia

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso del dipendente e annulla la sentenza d’appello. Stabilisce il principio seguente: il medico del lavoro può constatare l’inabilità di un dipendente durante un esame effettuato a iniziativa del datore di lavoro ai sensi dell’articolo R.4624-31 del codice del lavoro, senza che questo esame debba necessariamente avere luogo durante la sospensione del contratto di lavoro e senza considerare che il dipendente ha inviato nuovi certificati di malattia.

L’alta giurisdizione sottolinea che:

  • L’articolo R.4624-31 del codice del lavoro consente al datore di lavoro di richiedere un esame medico del dipendente in qualsiasi momento, senza condizioni relative all’effettiva esecuzione del contratto;
  • La sospensione del contratto di lavoro per malattia non ostacola l’esercizio di questo diritto;
  • L’invio di nuovi certificati di malattia da parte del dipendente dopo la convocazione non annulla la validità dell’esame medico né dell’avviso di inabilità che ne deriva;
  • Il medico del lavoro è l’unico competente per valutare l’abilità del dipendente al suo posto, e questa competenza non è condizionata dallo stato di sospensione o di esecuzione del contratto.

Il contesto: una chiarificazione attesa dalla pratica

Questa decisione si colloca in un contesto giurisprudenziale caratterizzato da una certa incertezza sulle condizioni di constatazione dell’inabilità durante un’assenza per malattia.

La Corte di Cassazione aveva già ammesso, in sentenze precedenti, che la visita di ripresa potesse avere luogo durante il periodo di sospensione del contratto qualora fosse organizzata a iniziativa del datore di lavoro (Cass. soc., 25 gennaio 2012, n° 10-28.852). La sentenza del 10 dicembre 2025 va oltre, affermando chiaramente che l’articolo R.4624-31 del codice del lavoro costituisce una base giuridica autonoma che consente al datore di lavoro di richiedere un esame medico indipendentemente da qualsiasi reale ripresa del lavoro.

In pratica, questa decisione pone fine a una strategia a volte osservata che consisteva, per il dipendente, nell’inviare certificati di malattia successivi al fine di ritardare indefinitamente la constatazione dell’inabilità e l’attuazione della procedura di licenziamento per inabilità. La Corte di Cassazione afferma che il datore di lavoro dispone dei mezzi giuridici per uscire da questa impasse.

È importante ricordare che la procedura di constatazione dell’inabilità è soggetta a regole rigorose, in particolare l’obbligo per il medico del lavoro di effettuare almeno un esame medico, di studiare il posto e le condizioni di lavoro, e di scambiare informazioni con il datore di lavoro e il dipendente sulle possibilità di riqualificazione (articolo L.4624-4 del codice del lavoro). Queste esigenze procedurali rimangono pienamente applicabili, sia che l’esame abbia luogo durante o dopo la sospensione del contratto.

L’interesse per il datore di lavoro: una maggiore sicurezza nella gestione delle assenze prolungate

Questa sentenza presenta un interesse pratico considerevole per i datori di lavoro confrontati a situazioni di assenze per malattia di lunga durata.

Cosa consente ora il datore di lavoro

  • Richiedere un esame medico in qualsiasi momento: il datore di lavoro può coinvolgere il medico del lavoro ai sensi dell’articolo R.4624-31, anche se il dipendente è in assenza per malattia;
  • Ottenere un avviso di inabilità valido: l’avviso fornito dal medico del lavoro in questo contesto è pienamente valido e può fondare una procedura di licenziamento per inabilità;
  • Non essere bloccato da certificati successivi: l’invio di nuovi certificati di malattia da parte del dipendente non mette in discussione la validità dell’esame medico né dell’avviso di inabilità.

Le precauzioni da rispettare

L’équipe di DAIRIA Avocats raccomanda però ai datori di lavoro di rispettare diverse precauzioni:

  1. Formalizzare la richiesta al medico del lavoro: è essenziale conservare una traccia scritta della richiesta al medico del lavoro ai sensi dell’articolo R.4624-31 del codice del lavoro;
  2. Convocare il dipendente secondo le regole: la convocazione all’esame medico deve essere inviata al dipendente entro tempi ragionevoli e con un mezzo che ne attesti la ricezione;
  3. Rispettare la procedura di inabilità: l’avviso di inabilità deve essere fornito nel rispetto delle disposizioni dell’articolo L.4624-4 del codice del lavoro (esame medico, studio del posto, comunicazioni con le parti);
  4. Iniziare la ricerca di riqualificazione: una volta constatata l’inabilità, il datore di lavoro deve cercare un possibile riassetto in conformità con le raccomandazioni del medico del lavoro prima di considerare un licenziamento;
  5. Non strumentalizzare la procedura: la richiesta al medico del lavoro deve essere motivata da un legittimo interesse nella gestione delle risorse umane e non da un desiderio di separarsi dal dipendente.

La strategia raccomandata da DAIRIA Avocats

Di fronte a una malattia prolungata, l’approccio consigliato da DAIRIA Avocats è il seguente:

  • Valutare l’opportunità di richiedere un esame medico in base alla durata dell’assenza e alle informazioni disponibili sulla salute del dipendente;
  • Coinvolgere il medico del lavoro per iscritto, facendo espressamente riferimento all’articolo R.4624-31 del codice del lavoro;
  • Informare il dipendente della convocazione e concedergli un tempo sufficiente per organizzarsi;
  • Al termine dell’avviso di inabilità, iniziare senza indugi la ricerca di riqualificazione e, se necessario, la procedura di licenziamento per inabilità.

FAQ: domande frequenti sull’inabilità durante un’assenza per malattia

Il datore di lavoro può obbligare un dipendente in assenza per malattia a recarsi dal medico del lavoro?

Sì. L’articolo R.4624-31 del codice del lavoro consente al datore di lavoro di richiedere un esame medico al medico del lavoro. Il dipendente è tenuto a presentarsi a questa convocazione. Il suo rifiuto potrebbe costituire un inadempimento ai suoi obblighi contrattuali.

Il dipendente può contestare l’avviso di inabilità emesso durante la sua assenza per malattia?

Sì, il dipendente può contestare l’avviso di inabilità davanti al consiglio di prud’hommes entro 15 giorni dalla notifica (articolo L.4624-7 del codice del lavoro). Tuttavia, come confermato dalla sentenza del 10 dicembre 2025, il solo fatto che l’esame si sia svolto durante la sospensione del contratto non costituisce motivo di irregolarità.

L’invio di nuovi certificati di malattia impedisce la procedura di inabilità?

No. La Corte di Cassazione afferma chiaramente che l’invio di nuovi certificati di malattia da parte del dipendente, successivamente all’esame medico, non ha effetto sull’avviso di inabilità emesso dal medico del lavoro.

Quale termine deve rispettare il datore di lavoro dopo l’avviso di inabilità per licenziare?

Il datore di lavoro ha un mese dalla data dell’avviso di inabilità per ricollocare il dipendente o licenziarlo. In caso contrario, deve riprendere il pagamento dello stipendio (articolo L.1226-4 del codice del lavoro).

La visita medica a iniziativa del datore di lavoro è la stessa cosa della visita di ripresa?

No. La visita di ripresa (articoli R.4624-31 e seguenti) avviene al momento della effettiva ripresa del lavoro dopo un’assenza. L’esame medico a iniziativa del datore di lavoro (articolo R.4624-31) è una prerogativa distinta che può essere esercitata indipendentemente da qualsiasi ripresa. È questa seconda base giuridica che è stata utilizzata nel caso commentato.


Questo articolo è un commento giuridico redatto dal team di DAIRIA Avocats, studio specializzato in diritto sociale. Non costituisce un consiglio legale personalizzato. Per qualsiasi situazione individuale, vi invitiamo a consultare un avvocato.